Regolamento L.R. 10/2006

L.R. 10/2006, artt. 2 e 4 bis B.U.R. 5/9/2007, n. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2007, n. 0267/Pres.

Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia).

Fai clic per accedere a D_P_REG_0267-2007.pdf

CAPO I | DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 2 e 4 bis della legge regionale 20 giugno 2006, n.10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche e integrazioni, di seguito chiamata legge, definisce i criteri e i requisiti minimi nonché le modalità procedurali per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e stabilisce altresì, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge nel settore ecomuseale.

 

CAPO II | RICONOSCIMENTO DEGLI ECOMUSEI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 2 (Requisiti minimi per il riconoscimento)

Ai fini del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale è necessario il possesso,da parte delle iniziative ecomuseali esistenti nella regione, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge, dei seguenti requisiti minimi di natura oggettiva e soggettiva:a)  essere riferite ad un ambito territoriale dotato di:

a)  caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica tali da renderlo configurabile come un’unità spaziale con una propria peculiare identità, differenziata dagli altri contesti territoriali, limitrofi e lontani;

b)  beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, culturali ed ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per la stessa comunità locale che vi è radicata;

c)  essere promosse e gestite da:

  1. Enti locali, in forma singola o associata;
  2. Associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite per la promozione e gestione dell’iniziativa ecomuseale o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, della legge;

d) essere di fatto già operative da almeno tre anni sul territorio di riferimento mediante lo sviluppo di un organico progetto culturale, coinvolgente in modo significativo diverse espressioni istituzionali, socioeconomiche e aggregative della comunità locale nello stabile svolgimento di una pluralità integrata di azioni coerenti con le finalità di cui all’articolo 1, comma 3 della legge;

e) disporre di itinerari di visita e di almeno un luogo, aperto al pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione.

 

Art. 3 (Criteri di valutazione)

Le iniziative ecomuseali che risultano in possesso dei requisiti minimi prescritti dall’articolo 2 sono inoltre valutate, ai fini del loro riconoscimento, tenendo conto:

a)  nel caso di iniziativa promossa e gestita da un’associazione, dell’assetto organizzativo interno disciplinato dallo statuto, con priorità per le strutture associative ispirate al principio di democraticità, nelle quali:

  1. le decisioni fondamentali della vita associativa sono riservate all’assemblea degli aderenti;
  2. tutti gli aderenti hanno parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto;
  3. sono escluse decisioni non motivate sull’ammissione e l’esclusione degli aderenti;

b)  del carattere marginale dell’area in cui è situato il territorio di riferimento, in considerazione dei problemi strutturali e di riconversione economico-produttiva nonché delle situazioni di disagio sociale in essa presenti, e tenuto conto della delimitazione delle zone svantaggiate del territorio regionale operata ai fini dell’accesso agli strumenti di finanziamento comunitario vigenti;

c)  dell’assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica ovvero di carattere particolare.

 

Art. 4 (Domanda di riconoscimento)

Gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), gestori di un’iniziativa ecomuseale per la quale intendono ottenere la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, presentano domanda di riconoscimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace -Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato Servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.

La domanda, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Direttore centrale dell’istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, è sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente interessato, ovvero, nel caso di più Enti locali associati, dal legale rappresentante dell’Ente a ciò delegato, ed è corredata della seguente documentazione, specificata nel modello medesimo:

  1. dichiarazione attestante la denominazione attuale e la decorrenza dell’operatività effettiva della forma museale interessata,
  2. atto costitutivo e statuto vigente dell’associazione o fondazione, nonché composizione dei relativi organi, nel caso di iniziativa promossa e gestita da organismo privato;
  3. relazione illustrativa dettagliata della realtà ecomuseale di cui trattasi, dalla quale risultino in particolare: la missione specifica e caratteristica; la delimitazione e le caratteristiche ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, economiche e socio- culturali dell’area territoriale interessata; le modalità del coinvolgimento della comunità locale nel processo di attivazione del progetto di tutela e valorizzazione complessiva dell’area stessa; le attività e le specifiche iniziative svolte dall’inizio dell’operatività; le eventuali, specifiche forme di collaborazione già avviate con Enti locali, singoli o associati, con le istituzioni scolastiche nonché con altri enti pubblici e privati operanti sul territorio e con istituzioni universitarie e scientifiche; le condizioni, le modalità e l’ampiezza della fruizione e della partecipazione da parte del pubblico; la consistenza della dotazione strutturale; l’entità delle risorse umane, finanziarie e organizzative disponibili;
  4. piano di sviluppo pluriennale, con estensione minima ai due anni successivi a quello di presentazione della domanda, nel quale sono evidenziati gli obiettivi di tutela e valorizzazione da perseguire e le relative strategie organizzative e di azione, le attività e le specifiche iniziative da realizzare, nonché le risorse a tal fine previste (1);
  5. descrizione e rappresentazione grafica del marchio già utilizzato ovvero delmarchio proposto ai fini della sua assegnazione ufficiale in sede di riconoscimento.
_______________
(1) Parole sostituite da art. 1, DPReg. 26/8/2008 n. 0212/Pres. (B.U.R. 10/9/2008, n. 37).

 

Art. 5 (Istruttoria)

L’istruttoria delle domande di riconoscimento comprende:

a) l’accertamento, sulla base della documentazione pervenuta, della sussistenza deirequisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d);

b) l’accertamento della presenza, nella realtà ecomuseale di cui trattasi, dei connotatirelativi al requisito indicato all’articolo 2, comma 1, lettera c); a tal fine si considera la durata dell’effettiva operatività, prescindendo dalla data di formale costituzione dell’ente gestore, nel caso di iniziativa promossa e gestita da organismo privato; l’operatività viene valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  1. rilevanza, numero, durata e continuità delle iniziative realizzate e in corso e natura, ampiezza e caratteristiche di quelle programmate;
  2. grado di approfondimento dell’indagine per l’individuazione dei beni di comunità, nel cui ambito è prioritariamente considerato lo stato di avanzamento, nell’ordine, della catalogazione, del censimento o della ricognizione dei beni stessi;
  3. livello di intensità del coinvolgimento della comunità locale nel progetto ecomuseale, attestato dalle convenzioni o intese stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul territorio di riferimento, e dallo sviluppo, tra l’Ente gestore e la collettività, di forme di collaborazione o di concertazione tra le quali sono prioritariamente considerate, nell’ordine, l’attivazione della metodologia di Agenda 21 e la costituzione di forum ovvero di tavoli di lavoro permanenti;
  4. esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale già consolidati o in fase di avvio con altri Ecomusei già attivi anche in altre regioni italiane ed europee;
  5. adeguatezza delle strutture e stabilità dell’assetto organizzativo attuale e relative potenzialità di sviluppo;

c) le valutazioni in applicazione dei criteri di cui all’articolo 3.

 

Art. 6 (Parere del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei)

A seguito dell’istruttoria il Servizio elabora e sottopone al parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 4 della legge, di seguito chiamato Comitato:
a)  una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esitidegli accertamenti e le risultanze delle valutazioni effettuate ai sensi dell’articolo5;

b)  uno schema di programma annuale che:

  1. illustra la situazione aggiornata del settore, con l’evidenza degli Ecomusei già riconosciuti, e indica sia le iniziative ecomuseali risultate in possesso di tutti i requisiti minimi di cui all’articolo 2 e valutate positivamente ai fini del riconoscimento, con le denominazioni e i marchi di cui è proposta l’assegnazione in via esclusiva, sia quelle emergenti e ancora in fase di avvio, che si prevede possano conseguire detti requisiti in un successivo momento della loro evoluzione;
  2. detta le linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi promozionali e di sostegno di cui ai Capi III e IV, individuando in tale ambito le specifiche iniziative rivolte alla formazione e all’aggiornamento culturale degli operatoridel settore.(1)
_______________
(1) Lettera sostituita da art. 2, DPReg. 26/8/2008 n. 0212/Pres. (B.U.R. 10/9/2008, n. 37).

Art. 7  (Programma annuale)

Acquisito il parere del Comitato, lo schema di Programma annuale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.

Il Programma di istituzione degli Ecomusei reca in allegato l’elenco aggiornato di tutti gli Ecomusei detentori della qualifica di “Ecomuseo di interesse regionale”, che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.(1)

_______________
(1) Comma sostituito da art. 3, DPReg. 26/8/2008 n. 0212/Pres. (B.U.R. 10/9/2008, n. 37).

 

Nota:

Si riporta il testo dell’art. 10 del DPReg. 26/8/2008 n. 0212/Pres. (B.U.R. 10/9/2008, n. 37):

Art. 10 (Norma transitoria)
In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Programma annuale di cui all’articolo 7 del DPReg. 0267/Pres/2007 è presentato alla Giunta regionale entro il 30 settembre.

 

Art. 8 (Aggiornamento)

Il Servizio provvede periodicamente all’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 7, comma 2, verificando la permanenza dei requisiti prescritti nonché la continuità e il grado di sviluppo delle attività di promozione socio-culturale e di tutela e valorizzazione del territorio svolte dagli Ecomusei riconosciuti.

A tal fine gli Enti gestori degli Ecomusei di interesse regionale trasmettono al Servizio, decorsi due anni dal loro riconoscimento e, successivamente, con cadenza biennale, la relazione illustrativa e il piano di sviluppo pluriennale recanti l’aggiornamento degli elementi di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e d).

Gli Enti gestori degli Ecomusei di interesse regionale aventi natura di associazione o fondazione comunicano inoltre al Servizio le modifiche statutarie eventualmente intervenute, entro trenta giorni dalla loro adozione.

In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2, o qualora venga rilevata la perdita dei requisiti minimi prescritti dall’articolo 2, viene disposta, previo parere del Comitato, l’esclusione dall’elenco degli Ecomusei riconosciuti annesso al Programma di cui all’articolo 7 per l’anno successivo.

 

CAPO III | CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ECOMUSEALI

Art. 9 (Oggetto e destinatari degli interventi)

Gli interventi di cui all’articolo 4bis, comma 1, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da Università, Istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca senza fine di lucro, qualificati nel settore degli ecomusei(1), per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi e altre iniziative di formazione specialistica e di aggiornamento, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d’Europa, rivolte in primo luogo(2) al personale operante negli Ecomusei compresi nel Programma annuale di cui all’articolo 7.

_______________
(1)  Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPReg. 12/12/2012, n. 0258/Pres. (B.U.R. 27/12/2012, n. 52).
(2)  Parole aggiunte da art. 4, DPReg. 26/8/2008 n. 0212/Pres. (B.U.R. 10/9/2008, n. 37)

 

Art. 10 (Programmazione e modalità di attuazione)

Le singole iniziative previste dall’articolo 9 sono individuate nell’ambito del Programma annuale di cui all’articolo 7, che fissa il limite massimo dei rispettivi contributi.

La convenzione con il soggetto attuatore specifica i tempi e le modalità di realizzazione dell’iniziativa, determina, sulla base della valutazione delle spese ammissibili previste, l’ammontare del contributo e definisce le relative modalità di erogazione e di rendicontazione.

La convenzione contributiva di cui al comma 2 è stipulata e approvata con l’osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell’Amministrazione regionale. Contestualmente all’approvazione viene disposta la concessione del contributo.

Alla liquidazione delle somme si provvede nei modi e nelle misure espressamente indicati nella convenzione stessa.

E’ fatto comunque obbligo al beneficiario di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, la relazione illustrativa dell’iniziativa svolta.

 

CAPO IV | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ECOMUSEI

Art. 11 (Oggetto e destinatari degli interventi)

Gli interventi di cui all’articolo 4bis, comma 2, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi fino alla misura del 75 per cento della spesa ammessa(1) per la realizzazione dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II.

_______________
(1) Parole sostituite da art. 5, DPReg. 26/8/2008 n. 0212/Pres. (B.U.R. 10/9/2008, n. 37).

 

Art. 12 (Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo)

Le domande di contributo, redatte in conformità al modello approvato con decreto del Direttore centrale dell’istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, e sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente gestore dell’Ecomuseo riconosciuto, sono presentate al Servizio entro il termine del 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6 della legge regionale 7/2000.

Presentano domanda di contributo gli Enti gestori di iniziative ecomuseali riconosciuti.(1)

Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione:

  1. programma di attività, recante l’illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare nell’anno per il quale viene richiesto il contributo e il preventivo dettagliato delle entrate e delle spese previste per le iniziative stesse, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiestaall’Amministrazione regionale;
  2. nel caso di Ecomusei già finanziati nell’esercizio precedente, relazionesull’attività svolta nell’esercizio medesimo.4. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell’archiviazione viene data comunicazione all’interessato.
_____________________
(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPReg. 12/12/2012, n. 0258/Pres. (B.U.R. 27/12/2012, n. 52).

 

Art. 13 (Istruttoria delle domande di contributo)

L’istruttoria delle domande di contributo si articola nelle seguenti fasi:

  1. accertamento del possesso dei requisiti formali di ammissibilità;
  2. determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile acontributo e dell’entità del contributo assegnabile;
  3. determinazione dell’ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande stesse,in applicazione dei criteri di cui all’articolo 15.

 

Art. 14 (Determinazione della spesa ammissibile)

Per ciascuna delle domande per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti formali di ammissibilità si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal programma di attività e dal relativo preventivo di spesa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.

Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti allo svolgimento e allo sviluppo delle attività ecomuseali, ivi comprese le spese per l’acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 20% dell’importo complessivamente ammesso, le spese generali di funzionamento sostenute.(1)

_______________
(1) Comma sostituito da art. 6, DPReg. 26/8/2008 n. 0212/Pres. (B.U.R. 10/9/2008, n. 37).

 

Art. 15 (Criteri per la determinazione dell’entità del contributo e per la valutazione delle domande)

L’entità del contributo da assegnare per ciascun Ecomuseo è fissata, con riferimento all’importo complessivamente ammesso ai sensi dell’articolo 14, entro il limite del 75 per cento.(1)

L’entità del contributo, determinata ai sensi del comma 1, non può comunque eccedere il 50 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse annuali disponibili individuate dal Programma di cui all’articolo 7.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all’ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime quelle che risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento delle finalità indicate dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

  1. livello qualitativo delle attività previste, in relazione all’obiettivo dellaconservazione e valorizzazione unitaria dei molteplici valori del territorio da salvaguardare, globalmente considerato nei suoi diversi aspetti storico e culturale, naturalistico e paesaggistico, ambientale, linguistico e demoetnoantropologico;
  2. grado e modalità del coinvolgimento delle comunità locali interessate;
  3. natura, dimensioni e impatto delle attività già svolte e grado di sviluppo raggiunto, anche sul piano dell’assetto organizzativo e della dotazione strumentale.
  4. Ai fini del comma 3, nell’ambito delle iniziative ecomuseali promosse da Enti locali, costituisce ulteriore criterio preferenziale la gestione dell’Ecomuseo in forma associata.
_______________
(1) Comma sostituito da art. 7, DPReg. 26/8/2008 n. 0212/Pres. (B.U.R. 10/9/2008, n. 37).

 

Art. 16 (Erogazione e rendicontazione dei contributi)

Con il decreto di concessione il Direttore del Servizio può provvedere, su espressa richiesta del beneficiario, alla liquidazione di un importo non superiore all’80% dell’ammontare del contributo concesso.

L’importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000, accompagnata da una relazione illustrativa dell’impiego del contributo.

In sede di rendicontazione, sono inoltre indicati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti gli altri contributi eventualmente ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l’ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.(1)

_______________
(1) Comma sostituito da art. 8, DPReg. 26/8/2008 n. 0212/Pres. (B.U.R. 10/9/2008, n. 37).

 

Art. 17 (Termine del procedimento)(1)

Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro 90 giorni dall’approvazione del Programma di cui all’articolo 7, che è presentato alla Giunta regionale entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

_______________
(1) Articolo sostituito da art. 9, DPReg. 26/8/2008 n. 0212/Pres. (B.U.R. 10/9/2008, n. 37).

 

CAPO V | DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 (Disposizione di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dai Capi III e IV si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

 

Art. 19 (Disposizioni transitorie)

In via di prima applicazione, per il riconoscimento si applicano le disposizioni seguenti:

  1. le domande di riconoscimento sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
  2. il Programma di cui all’articolo 7 è approvato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande fissato dalla lettera a).

Sono comunque fatte salve le domande già presentate, integrate, ove necessario, dalla documentazione prevista dall’articolo 4, entro il termine di cui al comma 1.

Gli Ecomusei che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della legge, sono soggetti all’accertamento della loro conformità ai requisiti minimi di cui all’articolo 2. A tal fine i relativi Enti gestori trasmettono al Servizio la documentazione di cui all’articolo 8, comma 2, entro un anno dalla data medesima. Il mantenimento o la perdita della qualifica sono disposti, previo parere del Comitato, mediante l’inserimento ovvero l’esclusione dall’elenco annesso al Programma per l’anno successivo. Sino all’approvazione di tale Programma la qualifica attribuita ai sensi dell’articolo 5 della legge è comunque conservata.

Per l’anno in corso, sono ammessi a presentare domanda per l’accesso ai contributi di cui al Capo IV,entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

  1. gli Ecomusei di cui al comma 3;
  2. le iniziative ecomuseali per le quali viene contestualmente richiesto il riconoscimento ai sensi del comma 1.

Sono comunque fatte salve le domande di contributo già presentate, anche relativamente ad Ecomusei che non risultavano ancora riconosciuti al momento di presentazione della domanda, purché venga richiesto anche il riconoscimento, entro il termine di cui al comma 1, e le domande suddette siano integrate entro il termine stesso, ove necessario, dalla documentazione prevista dall’articolo 12, comma 3.

Nei casi previsti al comma 4, lettera b) e al comma 5, la concessione del contributo è comunque subordinata al previo riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale.

 

Art. 20 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pubblicità