Legge regionale 20 giugno 2006, n. 10
Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell’intera comunità locale.
2. L’Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l’identità culturale di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.
3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:
a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamicoevolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;
b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturalemateriale, immaterialesociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;
c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;
d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un’area omogenea;
e) promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didatticoeducativa relative alla storia e alle tradizioni locali del territorio;
f) recuperare e utilizzare nelle diverse attività le lingue originali d’uso, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia), nonché della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), o dei dialetti locali.
Art. 2
(Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)
1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 1, comma 3.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didatticoeducative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.
3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare e il parere del comitato tecnicoscientifico di cui all’articolo 4, approva un regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Tale regolamento tiene conto delle seguenti priorità:
a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l’Ecomuseo; b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;
c) presenza di enti locali singoli o associati;
d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;
e) allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione; f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
g) marginalità dell’area;
h) presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;
i) assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.
4. La Giunta regionale determina annualmente il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base del regolamento di cui al comma 3 e delle indicazioni provenienti dai soggetti di cui al comma 1 e dal comitato tecnicoscientifico di cui all’articolo 4. Al programma di istituzione è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato. L’inserimento nell’elenco degli Ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.
5. Il programma di cui al comma 4 individua altresì le iniziative di formazione degli operatori degli Ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d’Europa.
Note:
- Vedi la disciplina transitoria dell’articolo, stabilita da art. 5, comma 10, L. R. 12/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 7, L. R. 22/2007
Art. 3
(Denominazione e marchio)
1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.
2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all’articolo 2, comma 4, la Regione assegna a ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell’Ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.
3. La Regione può promuovere un marchio che raccolga l’immagine complessiva degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.
Art. 4
(Comitato tecnico scientifico)
1. La Giunta regionale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnicoscientifica ai fini della promozione e della attuazione della presente legge. Il comitato resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato.
2. Il comitato si esprime sull’individuazione e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attività di formazione
degli operatori degli Ecomusei, sui quesiti posti dalla Regione, dai Comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato fornisce, inoltre, il parere per la formulazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 3 e svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell’articolo 2, comma 4.
3. Il comitato è composto:
a) dall’Assessore regionale alla cultura, o un suo delegato, che lo presiede;
b) dal Direttore dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o un suo delegato;
c) dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela del paesaggio, o un suo delegato;
d) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall’Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall’Università degli studi di Udine;
e) da due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;
f) da due esperti in materia di Ecomusei;
g) da tre esperti rispettivamente in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio.
4. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario della Direzione centrale competente per materia.
5. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.
6. La composizione del comitato è formalizzata con decreto del Presidente della Regione.
7. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20062008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
- Vedi la disciplina transitoria dell’articolo, stabilita da art. 5, comma 10, L. R. 12/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 7, L. R. 22/2007
- Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
- Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
Art. 4 bis
(Contributi nel settore ecomuseale)
1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo coordinato e la qualità della gestione delle realtà ecomuseali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da università, istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca qualificati nel settore, per l’organizzazione e la realizzazione delle specifiche iniziative formative individuate dal programma di istituzione degli Ecomusei ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. L’Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a sostenere la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 75 per cento della spesa prevista dai rispettivi programmi di attività.
Note:
- Articolo aggiunto da art. 5, comma 5, L. R. 22/2007
- Derogata la disciplina dell’articolo da art. 4, comma 1, L. R. 30/2007
- Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 30/2007
Art. 5
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In prima applicazione della presente legge sono qualificati Ecomusei le iniziative già promosse dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che operano da almeno un anno per finalità analoghe a quelle di cui all’articolo 1. A tal fine la Regione provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la denominazione e il marchio di cui all’articolo 3.
2. Entro un anno dall’approvazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, gli Ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.
3. ( ABROGATO )
Note:
- Comma 3 abrogato da art. 5, comma 6, L. R. 22/2007